PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dei ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Dopo l'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. Per le esigenze operative di polizia penitenziaria e, in generale, per il raggiungimento dei fini istituzionali di osservazione e trattamento dei detenuti, di attività attinenti i settori della archiviazione dei dati e della gestione della banca dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e delle procedure informatiche, nonché della gestione, della progettazione e della manutenzione dei servizi informatici, del servizio sanitario, della manutenzione e della gestione del patrimonio immobiliare, per l'ordinato espletamento delle attività amministrativo-contabili, per il benessere e la gestione del personale, per la manutenzione degli impianti tecnologici, per le lavorazioni e le aziende penitenziarie, sono istituiti i seguenti ruoli tecnici di polizia penitenziaria:

          a) ruolo degli operatori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica B2;

          b) ruolo dei collaboratori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica B3;

          c) ruolo dei revisori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica C1;

 

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          d) ruolo dei funzionari amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica C2;

          e) ruolo dei direttori amministrativi, contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici: posizione economica C3.

      2. Ai ruoli di cui al comma 1 possono accedere, previa domanda, il personale di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria comparto «Ministeri», il personale della Polizia penitenziaria che opera presso il centro elaborazione dati e i servizi informatici dell'Amministrazione penitenziaria da almeno un anno o abbia svolto compiti amministrativi da almeno cinque anni, nonché gli infermieri di ruolo, i medici incaricati di ruolo, gli esperti psicologi convenzionati, di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
      3. Stabilite le piante organiche per ogni singolo istituto, sono banditi concorsi riservati per il 50 per cento al personale medico ed infermieristico convenzionato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno sei mesi con l'Amministrazione penitenziaria. Per le emergenze sanitarie si ricorre, ove possibile, ai medici di ruolo penitenziari e agli infermieri penitenziari, ovvero ai servizi sanitari territoriali, ricorrendo anche ai servizi di guardia medica esterna.
      4. Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'ordinamento del personale tecnico della Polizia di Stato anche ai fini dello sviluppo delle carriere.
      5. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono risolti i rapporti convenzionali con i medici e gli infermieri di ogni singolo istituto di prevenzione e pena, da sostituire con il personale assunto in seguito ai concorsi di cui al comma 3».

 

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Art. 2.
(Riordino delle carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di polizia).

      1. Il riordino delle carriere per il personale del Corpo di polizia penitenziaria avviene nel modo seguente:

          a) l'agente con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di agente scelto, previo superamento di un corso di riqualificazione di almeno tre mesi, con prova teorico-pratica finale;

          b) l'agente scelto con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di assistente, previo superamento di un corso di riqualificazione di almeno tre mesi, con prova teorico-pratica finale;

          c) l'assistente con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di vice sovrintendente, previo superamento di un corso-concorso di riqualificazione, in cui il 40 per cento dei posti sia riservato a candidati esterni, della durata di almeno tre mesi, con esame finale teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la professionalità richieste dalle qualifiche considerate;

          d) l'assistente capo con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di sovrintendente, previo superamento di un corso-concorso di riqualificazione, in cui il 40 per cento dei posti sia riservato a candidati esterni, della durata di almeno tre mesi, con esame finale teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la professionalità richieste dalle qualifiche considerate;

          e) il vice sovrintendente con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di sovrintendente previo superamento di un corso di riqualificazione, con prova teorico-pratica finale;

          f) il sovrintendente con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di sovrintendente capo, previo

 

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superamento di un corso di riqualificazione, con prova teorico-pratica finale;

          g) il sovrintendente capo con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di vice ispettore, previo superamento di un corso-concorso di riqualificazione, in cui il 40 per cento dei posti sia riservato a candidati esterni, della durata di almeno tre mesi, con esame finale teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la professionalità richieste dalle qualifiche considerate;

          h) il vice ispettore con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di ispettore, previo superamento di un corso di riqualificazione, con prova teorico-pratica finale;

          i) l'ispettore con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di ispettore capo, previo superamento di un corso di riqualificazione, con prova teorico-pratica finale;

          l) l'ispettore capo con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di ispettore superiore, previo superamento di un corso di riqualificazione, con prova teorico-pratica finale;

          m) l'ispettore superiore con almeno tre anni di servizio nel ruolo consegue la qualifica di vice commissario, previo superamento di un corso di riqualificazione, con prova teorico-pratica finale.

      2. Il personale appartenente al ruolo di agente e assistente, che ha prestato servizio nelle Forze armate o nelle altre Forze di polizia con il grado di sottufficiale, è inquadrato nel ruolo di vice sovrintendente.

Art. 3.
(Istituzione del ruolo della dirigenza del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. È istituito il ruolo dei dirigenti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato in tre fasce: vice dirigente, dirigente e dirigente generale.

 

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      2. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, comparto «Ministeri», appartenente al profilo professionale di direttore, posizione economica C2, è inquadrato automaticamente nel ruolo della dirigenza del Corpo di polizia penitenziaria nella fascia di vice dirigente, purché in possesso di diploma di laurea.
      3. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, comparto «Ministeri», appartenente al profilo professionale di direttore, posizione economica C3, in possesso di diploma di laurea, e C2, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e di diploma di specializzazione post laurea triennale e con un'anzianità di servizio anche in altre qualifiche dell'Amministrazione penitenziaria, di almeno quindici anni, è inquadrato automaticamente nel ruolo della dirigenza del Corpo di polizia penitenziaria nella fascia di dirigente.
      4. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, comparto «Ministeri», dell'area C, posizione economica C3, con qualifica professionale di educatore e contabile, purché in possesso di diploma di laurea attinente il profilo professionale rivestito, è collocato automaticamente nel ruolo tecnico del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di dirigente del settore di appartenenza. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo di Commissario in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente, è collocato automaticamente nel ruolo della dirigenza del Corpo della polizia penitenziaria, secondo le seguenti qualifiche:

          a) vice commissario-vice dirigente;

          b) commissario-dirigente;

          c) commissario capo-dirigente generale.

      5. Sono istituiti quindici posti di dirigente generale riservati al personale del comparto «Ministeri» appartenente al profilo professionale di direttore, posizione economica C2 - C3, e del Corpo della polizia penitenziaria appartenente al profilo professionale di commissario, purché

 

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in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e di diploma di specializzazione post-universitaria triennale, con un'anzianità di servizio di almeno venti anni nell'Amministrazione penitenziaria anche in qualifiche professionali diverse.

Art. 4.
(Ordinamento del personale
dell'Amministrazione penitenziaria).

      1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che non intenda transitare nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, può chiedere di essere inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione dello Stato. Il personale penitenziario potrà optare tra la scelta di rimanere nei ruoli di polizia oppure essere inquadrato negli istituiti ruoli tecnici e viceversa, se in possesso dei requisiti richiesti.
      2. La mobilità orizzontale all'interno delle qualifiche dei ruoli tecnici è consentita previa domanda e la verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti.
      3. L'accesso ai ruoli tecnici della polizia penitenziaria di cui all'articolo 1, il riordino delle carriere di cui all'articolo 2 e l'accesso al ruolo della dirigenza di cui all'articolo 3 sono consentiti esclusivamente in via di prima attuazione della presente legge. Per la copertura dei successivi posti vacanti si provvede mediante concorsi pubblici o riservati.

Art. 5.
(Accesso ai ruoli del personale
del Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Il comma 3 dell'articolo 81 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituito dal seguente:

      «3. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o più regioni».

 

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Art. 6.
(Edilizia residenziale
per il personale penitenziario).

      1. Per fare fronte alle esigenze logistiche e di residenza di cui dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'Amministrazione penitenziaria favorisce l'accesso all'alloggio da parte del personale dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria, anche attraverso la trasformazione delle caserme degli agenti in strutture residenziali.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in 29.150.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in 40.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.